Commercio / vendita - esercizi di vicinato

Ultima modifica 14 novembre 2018

Si tratta di un esercizio con una superficie di vendita fino a 250 mq.; per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffali e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Per il settore merceologico non alimentare è richiesto unicamente il possesso dei requisiti morali.
Per il settore merceologico alimentare è richiesto, in aggiunta ai requisiti morali, il possesso dei requisiti professionali.
I requisiti morali e professionali sono specificamente indicati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998.
L'apertura, il subingresso, il trasferimento di sede, l'ampliamento o la riduzione di superficie di vendita, la variazione del settore merceologico e la cessazione di attività, sono soggetti a comunicazione al Comune competente per territorio.