Denuncia di nascita
La denuncia di nascita deve essere effettuata da:
- uno dei genitori, se coniugato;
- entrambi i genitori se non coniugati;
- il solo genitore che riconosce il figlio se ha già compiuto il sedicesimo anno; in caso contrario bisogna rivolgersi al giudice tutelare.
Per la denuncia è possibile recarsi:
- presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale dove è avvenuto il parto, se non sono trascorsi tre giorni dalla nascita;
- presso gli sportelli di Stato Civile del Comune di nascita o presso i medesimi uffici del Comune di residenza della madre, se non sono trascorsi dieci giorni dalla nascita, oppure presso il comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro comune, in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel comune di residenza della madre.
Se il decimo giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo.
Se la dichiarazione viene effettuata dopo il decimo giorno la denuncia diventa una dichiarazione "tardiva" e il dichiarante dovrà necessariamente indicare le ragioni del ritardo.
In tutti i casi i documenti richiesti sono i seguenti:
- attestazione di avvenuta nascita, rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
- documento valido d'identità del dichiarante.
Al momento della denuncia della nascita, il dichiarante o i dichiaranti compilano un'autodichiarazione relativa al neonato con l'indicazione del nome scelto per il bambino. Il nome, corrispondente al sesso, potrà essere composto da uno o più elementi onomastici, non superiori a tre. Tutti i nomi attribuiti al bambino saranno riportati negli estratti e nei certificati.
L'ufficio di Stato Civile inoltra al Ministero delle Finanze la richiesta del codice fiscale per tutti i bambini nati, che lo riceveranno direttamente all'indirizzo di residenza anagrafica, entro un mese, tramite posta. Tale richiesta non viene effettuata per i bambini nati all'estero e non residenti nel comune.
ATTRIBUZIONE DEL DOPPIO COGNOME per i cittadini italiani
Con la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022 è venuto meno qualsiasi automatismo e tutto viene rimesso all’accordo dei genitori, che diventa il presupposto indispensabile per attribuire il cognome al momento della dichiarazione di nascita. Ovviamente la scelta non è libera in assoluto in quanto la sentenza della Corte costituzionale ha comunque delimitato il perimetro degli elementi utilizzabili ai cognomi dei genitori, la cui combinazione può produrre quattro diversi risultati: cognome paterno e cognome materno; cognome materno e cognome paterno; solo cognome paterno; solo cognome materno. Il Ministero dell’interno nella circolare n. 63 del 1° giugno 2022 ha affermato che “l’accordo fra i genitori è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso”.
Circolare 63/2022 Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale - nella stessa sentenza - ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice, che l'ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.