I.s.e.e. - indicatore situazione economica equivalente
A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e del Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, a partire dal 1° gennaio 2015 entra in vigore il nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).
L'I.S.E.E è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, come, ad esempio: riduzioni tariffarie per asilo nido, mensa e trasporto scolastico, servizi di assistenza domiciliare, servizi diurni e semiresidenziali per persone anziane o con disabilità, integrazione rette per ricoveri in R.S.A (case di riposo).
Le attestazioni I.S.E.E rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno valide ai fini delle agevolazioni o riduzioni già concesse, ma non potranno essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate.
Per le attestazioni da rilasciare, le persone interessate dovranno utilizzare un nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) nella quale dichiarare sia le entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non soggette ad IRPEF, quali pensioni di invalidità, pensioni sociali, indennità di accompagnamento, contributi pubblici, ecc.
Con la riforma dell'I.S.E.E. il ruolo centrale nel calcolo spetta all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati forniti dal contribuente e di quelli presenti negli archivi fiscali e contributivi.
In tale documento, viene indicato l'indice I.S.E.E., necessario per verificare se si rientra nei parametri d'accesso alle singole prestazioni e alla determinazione dei contributi e delle tariffe "personalizzate", che tiene conto del reddito, dei patrimoni e della situazione del nucleo familiare; nel nuovo I.S.E.E. il reddito include nuove voci (la cedolare secca, assegni di mantenimento effettivamente percepiti, trattamenti assistenziali), il patrimonio viene valorizzato prendendo a riferimento l'imponibile IMU, con una maggior aderenza ai valori di mercato degli immobili.
Il contribuente è tenuto ad auto-dichiarare il possesso di autoveicoli, motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi ed imbarcazioni da diporto.
Se si possiedono i requisiti richiesti per accedere alle singole prestazioni, si potrà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
La grande novità del nuovo indicatore sta nelle modalità di raccolta delle informazioni e di rafforzamento dei controlli che garantiranno una maggiore veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara.
Con il nuovo sistema solo una parte dei dati utili per il calcolo dell'I.S.E.E. sarà autocertificata. I dati fiscali più importanti (es. reddito complessivo) e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall'Inps saranno compilati direttamente dall'Amministrazione (dall'INPS tramite interrogazioni degli archivi propri e di quelli dell'Agenzia delle Entrate).
Ciò semplifica i compiti dei cittadini e riduce le sotto-dichiarazioni.
Il patrimonio mobiliare verrà controllato ex ante con riferimento all'esistenza di conti non dichiarati ed ex post con la creazione di liste selettive per controlli sostanziali della Guardia di Finanza, laddove si verifichino omissioni e difformità.
Le pratiche elusive (ad esempio, svuotamento dei conti correnti al 31 dicembre per poi ricostruirli al primo gennaio) saranno evitate attraverso la valorizzazione della componente depositi e conti correnti bancari e postali mediante il riferimento alla giacenza media annua.
Il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni auto-dichiarate dal dichiarante, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.